Centro Studi Ponentini


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Lo statuto

Il Centro



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

CENTRO STUDI PONENTINI
DI STORIA, ARTE, AMBIENTE E CULTURA GENERALE


Articolo 1 - Denominazione

E’ costituita una associazione denominata “CENTRO STUDI PONENTINI DI STORIA, ARTE, AMBIENTE E CULTURA GENERALE”, quale organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266/91 con finalità socio-culturali, che persegue operando al di fuori e indipendentemente da qualsiasi fede religiosa o politica.
L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

L’Associazione ha sede in San Bartolomeo al Mare (IM), nei locali dell’Auditorium San Michele sito in piazza C. Abba al numero civico 7.

Articolo 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Logo

Il logo dell’Associazione consiste nella rappresentazione colorata del Ponente Ligure, realizzata con tessere di puzzle e con sovrimpressa la sigla “C.S.P.”.

Articolo 5 - Finalità

L'Associazione persegue finalità socio-culturali, operando con prestazioni di volontariato attivo e proponendosi in maniera specifica come strumento di incentivazione e supporto per gli studiosi e le molteplici realtà culturali locali; essa vuole essere inoltre un tramite di collegamento e comunicazione tra queste e la cittadinanza, al fine di favorire lo studio, la conoscenza e la valorizzazione della storia, delle tradizioni, del patrimonio artistico, delle peculiarità ambientali e demoetnoantropologiche, nonché della cultura in genere, con riferimento particolare all'area del Ponente Ligure.
Tali finalità vengono perseguite attraverso incontri e interventi presso le istituzioni e le autorità governative, regionali e locali e mettendo in atto le seguenti iniziative:
promozione e organizzazione di conferenze, seminari e convegni, nonché di campagne di ricerca, spedizioni e viaggi con finalità di studio;
incontri e collaborazioni con gli operatori culturali locali per l’effettuazione di studi congiunti o altre iniziative inerenti materie di interesse comune;
pubblicazione di riviste, volumi e saggi;
promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni di carattere culturale o comunque attinenti alle attività istituzionali;
promozione di nuove fondazioni e gestione di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche e teatri.
L'associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate soltanto se ad esse collegate e funzionali o accessorie, in quanto integrative e complementari.
Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione può entrare a far parte di altre associazioni o gruppi di associazioni, purché aventi scopi istituzionali affini e previo assenso dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Organi

Gli organi elettivi, deliberanti ed esecutivi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il comitato esecutivo;
  • il presidente.


Articolo 7 – Soci

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci vitalizi, soci onorari e soci giovani.
Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.
Sono soci vitalizi e soci ordinari le persone fisiche di età superiore a 18 anni e le associazioni o gli enti che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione e vengono ammessi a farne parte; i soci ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, mentre i soci vitalizi effettuano un unico versamento all'atto dell'iscrizione di una somma pari ad almeno 10 (dieci) volte la quota annuale.
Sono soci onorari le personalità distintesi per gli studi o l’attività svolta in campo culturale, alle quali l'assemblea dei soci, su proposta del comitato esecutivo, conferisce l'iscrizione di socio “
honoris causa”; tale riconoscimento è vitalizio e il socio onorario non è tenuto a versare la quota associativa.
Sono soci giovani le persone fisiche di età inferiore a 18 anni che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione e vengono ammesse a farne parte, previo versamento della quota associativa.
Il rapporto associativo non è uguale per tutte le figure di socio. I soci fondatori, i soci ordinari, i soci vitalizi e i soci onorari partecipano all'attività dell'Associazione ed hanno il diritto di voto nelle assemblee per qualunque deliberazione in cui questa è competente; essi inoltre possono assumere incarichi negli organi deliberanti ed esecutivi.
I soci giovani possono partecipare all'attività dell'Associazione e all'assemblea dei soci, dove hanno diritto di parola ma non di voto, ed è loro preclusa la possibilità di assumere incarichi o impegni comportanti responsabilità di qualsiasi tipo.

Articolo 8 – Ammissione del socio

La persona o l'ente che intende essere ammesso a socio deve presentare al comitato esecutivo una domanda scritta, nella quale deve dichiarare espressamente di voler perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione, e deve versare la quota di iscrizione nella misura stabilità dal comitato esecutivo, il quale ha la facoltà di stabilire quote differenziate per i soci giovani e per le associazioni e gli enti
Sull'ammissione del socio decide il comitato esecutivo, con risoluzioni inappellabili, che non necessitano di motivazione.
Il rinnovo dell’iscrizione avviene automaticamente col versamento della quota annuale prescritta, salvo diversa disposizione del comitato esecutivo.

Articolo 9 – Estromissione del socio

Il socio che commette azioni pregiudizievoli al prestigio, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione può essere estromesso con deliberazione del comitato esecutivo, che in merito decide con le stesse modalità indicate per l'ammissione.
Il socio recedente o estromesso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal presidente dell’Associazione e, in caso di suo impedimento, da un membro del comitato esecutivo, all’uopo designato dallo stesso organo.
La convocazione, comprendente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
I soci che intendono far inserire altri argomenti nell’ordine del giorno devono presentare un’istanza scritta al presidente dell’Associazione prima dell’inizio della seduta.
All'assemblea possono partecipare soltanto i soci in regola col versamento della quota di associazione per l'esercizio in corso.
Le assemblee sono costituite validamente in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. E’ ammessa la partecipazione a mezzo collegamento telefonico o in videoconferenza, ovvero con altri mezzi che la tecnologia futura metterà a disposizione, la cui idoneità dovrà essere valutata dal presidente dell’assemblea.
Ogni socio ha diritto a un voto. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due deleghe per socio. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le mozioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. E' richiesta invece la maggioranza dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto per mozioni concernenti la modifica dello statuto, l'alienazione di beni o proprietà e lo scioglimento dell'Associazione.
Il verbale dell'assemblea viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, che a tal fine vengono eletti ogni volta in apertura dell'adunanza.
Le deliberazioni adottate con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono immediatamente esecutive e vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Articolo 11 – Comitato esecutivo

L'Associazione è retta da un comitato esecutivo che cura l'attività e l'amministrazione del sodalizio.
Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre e sette, nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra i soci eleggibili secondo il disposto dall'articolo 7.
Il numero dei membri del comitato esecutivo viene stabilito dall'assemblea, che ne fissa anche la durata in carica, che comunque non può essere superiore a cinque anni.
I membri del comitato esecutivo sono rieleggibili.
Le deliberazioni del comitato esecutivo sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del presidente.
Le riunioni del comitato esecutivo possono avvenire anche a mezzo collegamento telefonico o in videoconferenza, ovvero con altri mezzi che la tecnologia futura metterà a disposizione, la cui idoneità dovrà essere valutata dal presidente.

Articolo 12 – Presidente

Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri il presidente, al quale spetta l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a tutte le autorità amministrative e finanziarie, nonché in giudizio e di fronte a terzi.
Il presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o l'espletamento di particolari pratiche, previo assenso del comitato esecutivo.


Articoli 13 – Segretario ed economo

Il comitato esecutivo elegge altresì un segretario e un economo, ai quali spetta il compito di curare gli atti amministrativi e contabili dell'associazione e di darne conto al comitato esecutivo e all'assemblea dei soci.
Gli incarichi di segretario e di economo possono essere affidati anche ad un'unica persona o a soci esterni al comitato esecutivo. In questo ultimo caso essi partecipano alle riunioni del comitato, ma senza diritto di voto.
Gli incarichi di segretario e di economo hanno la durata determinata dal comitato esecutivo al momento della nomina, ovvero fino a revoca dell'incarico deliberata dallo stesso comitato.
diversa disposizione del comitato esecutivo.

Articolo 14 – Spese e rimborsi

Le spese ordinarie sono sostenute direttamente dal segretario o dal comitato esecutivo; quelle straordinarie invece devono essere deliberate dall’assemblea dei soci, o dal comitato esecutivo, su esplicito mandato dell’assemblea.
Gli incarichi sono a titolo gratuito. Le spese di viaggi, trasferte, etc., sono a totale carico dei singoli e non viene corrisposto alcun rimborso per spese di qualsiasi genere, salvo quelle sostenute per lo svolgimento delle attività dell’Associazione preventivamente deliberate o autorizzate dal comitato esecutivo o dall’assemblea dei soci.


Articolo 15 – Esercizio annuale

L'esercizio annuale dell'Associazione corrisponde all'anno solare. Il bilancio consuntivo e l'inventario relativi devono essere redatti entro il 31 marzo successivo; il bilancio annuale deve essere pubblicato nell'albo sociale per almeno 10 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione, che deve essere effettuata non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Ciascun socio può chiedere in qualsiasi momento copia del bilancio, di eventuali rendiconti approvati e dell’inventario dei beni dell’Associazione.

Articolo 16 – Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

  • le quote annuali di iscrizione deliberate dal comitato esecutivo;
  • le attività marginali di carattere commerciale;
  • i fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio e le eventuali rendite su somme depositate;
  • i beni mobili e immobili diventati a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
  • le donazioni, le erogazioni, i lasciti, i contributi e le sovvenzioni di qualsiasi natura.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o di capitale, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano destinate a finalità equivalenti a quelle dell'Associazione. Qualsiasi decisione in merito comunque è demandata all'assemblea dei soci, su proposta del comitato esecutivo.

Articolo 17 – Regolamenti, incarichi e gruppi di lavoro

Il comitato esecutivo ha la facoltà di adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'attività dell'Associazione.
Del pari il comitato esecutivo può conferire ulteriori incarichi, oltre a quelli previsti dal presente statuto, e istituire dei gruppi di lavoro, in forma di comitati scientifici o commissioni speciali, conferendo loro il compito di assolvere a funzioni specifiche, o di provvedere all'attuazioni di determinate iniziative e di curare settori o aspetti particolari dell'attività sociale. Per ragioni di funzionalità e di valenza scientifica, le persone designate per tali incombenze possono essere scelte anche tra esperti o studiosi non soci. I soci giovani possono far parte dei gruppi di lavoro, ma anche in questo ambito non possono assumere incarichi o mansioni comportanti responsabilità di qualsiasi tipo.

Articolo 18 – Revisori dei conti

L'assemblea sei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un collegio di revisori dei conti, determinandone al contempo la durata in carica, che comunque non può essere maggiore di quella del comitato esecutivo. Al collegio dei revisori dei conti spetta la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'Associazione e di riferire annualmente all'assemblea che lo ha eletto con una relazione dettagliata.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 10 del presente statuto.
In tal caso l'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, acquisito il parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione disposta dalla legge, ad associazioni o enti aventi finalità analoghe.

Articolo 20 – Disposizioni finali

II presente statuto viene allegato all’atto di costituzione dell’Associazione, quale documento fondamentale da osservarsi scrupolosamente per l’espletamento dell’attività.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge.

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Copia del presente statuto è stato allegato all'atto di fondazione dell'Associazione redatto il 10 giugno 2006 e registrato all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Imperia, in data 15.06.2006 al n. 2511, serie 3.


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